PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: «Valuta prioritariamente» fino a: «i figli sono affidati» sono sostituite dalle seguenti: «Dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis»;

          b) dopo le parole: «determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore» sono inserite le seguenti: «fissandone il domicilio presso entrambi, salvo accordi diversi dei genitori,».

      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

      «Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori».

      3. Al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 155 del codice civile, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto all'articolo 155-bis».
      4. Il quarto comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Le modalità del mantenimento sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

          1) delle attuali esigenze del figlio;

 

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          2) delle risorse economiche complessive dei genitori;

          3) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

      Ai fini di cui al quinto comma, quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità previsto dal quinto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 155-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che l'affidamento a quel genitore sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità di tale soluzione, presso un istituto di educazione».

      2. All'articolo 155-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».

      3. La rubrica dell'articolo 155-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

 

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Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 155-quater del codice civile, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegnazione della casa familiare viene riconsiderata, a domanda, nel caso in cui».

Art. 4.

      1. Il primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne ed egli è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente con essi. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne subisce un danno.
      Nel caso in cui i figli siano già maggiorenni al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 da uno qualsiasi dei genitori o dei figli».

Art. 5.

      1. All'articolo 155-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi»;

          b) il secondo comma è abrogato.

 

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Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 709.1. - (Mediazione familiare). - In tutti i casi di esito negativo del tentativo di conciliazione il presidente, salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, invita le parti a rivolgersi a un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonché siano iscritti ad albi nazionali specifici, pubblici o privati, registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo. Il centro di mediazione familiare è scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, è indicato dal giudice. Il giudice fissa, quindi, l'udienza successiva per una data non posteriore a sessanta giorni.
      Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di mediazione familiare. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione familiare comprovante l'effettuazione del passaggio informativo, per iniziativa delle parti.
      In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi a un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

 

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Art. 7.

      1. All'alinea secondo comma dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, le parole: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiutamente» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice adotta prioritariamente, ove possibile, provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. Inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente».

Art. 8.

      1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto agli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'interesse del figlio, può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».

Art. 9.

      1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La competenza è attribuita in ogni caso al tribunale ordinario».